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Banca commissariata e accesso ai documenti; diritti della difesa



L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’attività di vigilanza di Banca d’Italia è disciplinato, oltre che dagli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che regolano il più generale diritto di accesso agli atti amministrativi in genere), anche dal Regolamento per la disciplina delle modalità dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, adottato da Banca d’Italia con deliberazione dell’11 dicembre 2007.
La medesima disciplina, inoltre, trova applicazione per il caso di accesso a documenti detenuti da una banca sottoposta a procedura di Amministrazione Straordinaria.

Oggetto del Regolamento.
Il Regolamento si applica alle richieste di accesso relative ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d’Italia nello svolgimento dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria non sottratti all’accesso dalla legge e dal regolamento per l’esclusione dell’esercizio del diritto di accesso di cui al provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16 maggio 1994.

Soggetti legittimati.
Il diritto all’accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che siano portatori di un interesse giuridicamente tutelabile rispetto al quale i documenti richiesti assumano una qualche rilevanza.

Modalità di presentazione della richiesta.
La richiesta di accesso deve essere adeguatamente precisa e circostanziata, essendo vietate richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell’attività di vigilanza.
Requisiti obbligatori della richiesta sono: (i) la dimostrazione della propria identità da parte del richiedente o dei poteri di rappresentanza dell’interessato, nel caso in cui la richiesta sia presentata da un terzo; (ii) l’indicazione dell’interesse connesso ai documenti richiesti; (iii) gli estremi dei documenti richiesti ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione.
L’accesso può essere effettuato in via informale o formale. In entrambi i casi la richiesta va inoltrata alla Struttura della Banca d’Italia (sia presso la sede centrale, sia presso la filiale territoriale da cui promanano i documenti richiesti) competente a formare o a detenere stabilmente l’atto amministrativo oggetto della richiesta.
1) Accesso informale.
Con tale modalità la richiesta può essere proposta anche verbalmente. Essa viene esaminata senza formalità e, se accolta, si risolve ne: (i) l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie richieste; (ii) l’esibizione dei documenti; (iii) l’estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
2) Accesso formale.
L’accesso formale deve essere esercitato qualora la richiesta informale non possa essere accolta per la dubbia esistenza dei suoi presupposti o qualora vi sia la presenza di controinteressati (ossia soggetti individuati o facilmente individuabili che, dall’accesso, vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza). La richiesta (che può essere presentata anche mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito di Banca d’Italia) deve contenere, oltre ai requisiti già ricordati: (i) l’indicazione delle generalità del richiedente; (ii) la specificazione delle modalità con cui si intende esercitare l’accesso; (iii) la data e la sottoscrizione del richiedente; (iv) una fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Banca d’Italia risponde alla richiesta di accesso nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
L’Autorità di vigilanza comunica l’avvio del procedimento di accesso agli eventuali controinteressati; questi, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, possono opporsi motivatamente all’accesso. In assenza di opposizione, Banca d’Italia provvede alla richiesta.
Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta, Banca d’Italia invita il richiedente a integrare la stessa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza.
Qualora la documentazione richiesta, pur detenuta stabilmente da Banca d’Italia, sia stata formata da altra amministrazione, la richiesta viene trasmessa a quest’ultima, che può far pervenire all’Autorità di vigilanza la propria motivata opposizione all’accesso nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento di accoglimento contiene l’indicazione del termine, comunque non inferiore a quindici giorni, entro il quale il richiedente potrà prendere visione dei documenti o estrarne copia a sue spese, nonché l’orario entro cui potrà avvenire la consultazione e ogni altra indicazione utile a garantire pienamente il diritto di accesso.
Banca d’Italia, pur non negando l’accesso, può differirlo per ragioni di segretezza e riservatezza o qualora la consultazione del documento possa compromettere il buon andamento dell’azione di vigilanza. Il periodo di differimento deve essere comunicato all’interessato e, alla scadenza, può essere prorogato se permangono le esigenze che lo hanno determinato.
Il diniego dell’accesso deve essere sempre motivato.

Nicola Cecchetto