L’abstract offre una breve riflessione sulla permanenza in carica dell’organo di controllo in caso di passaggio dal sistema tradizionale di governance ad un sistema alternativo.
di Avv. Michele Greggio
michele.greggio@studiodepoli.it
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Nell’ambito di una operazione di riorganizzazione dell’assetto societario di una S.p.A., ci è stato chiesto se la delibera di modifica dello statuto sociale, volta a consentire il passaggio dal sistema tradizionale al sistema dualistico, possa determinare – con particolare riferimento al collegio sindacale – la cessazione immediata degli organi in carica e se, in caso di risposta affermativa, si possa parlare di revoca per giusta causa.
Si è ritenuto di dare risposta positiva ai quesiti di cui sopra, pur con alcune precisazioni.
In primo luogo, entra in gioco l’art. 2380, secondo comma, del Codice civile, ai sensi del quale la variazione dello statuto che comporta il passaggio dal sistema tradizionale ad un sistema alternativo (o viceversa) ha efficacia a partire dall’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo alla data in cui si è tenuta l’assemblea che ha deliberato il cambiamento, salvo il caso in cui la stessa assemblea non abbia stabilito diversamente. La disposizione ha il fine di garantire che la formazione del bilancio avvenga ad opera e sotto il controllo di chi ha gestito e controllato la società nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma lascia la possibilità all’assemblea di prevedere un diverso termine di efficacia delle modifiche. Spetta infatti all’assemblea che voti favorevolmente al nuovo sistema indicare la data a partire dalla quale la modifica abbia effetto, ai sensi dell’art. 2380 c.c., potendosi quindi determinare anche la scadenza immediata degli organi di gestione e controllo in carica al momento in cui è stata assunta la deliberazione di modifica [1].
In secondo luogo, alla luce di quanto precisato, laddove la modifica abbia efficacia immediata si realizza una revoca per giusta causa degli organi in carica, tale da non legittimare la richiesta di risarcimento danni degli organi cessati, salva la dimostrazione di una modifica abusiva, preordinata alla mera cessazione degli organi stessi e priva di vantaggi per la società. Con particolare riferimento al collegio sindacale, la cessazione dovuta alla modifica del sistema di governance non comporta l’applicazione del secondo comma dell’art. 2400, c.c., ossia la necessità di una previa approvazione della delibera, una volta sentiti i componenti dell’organo di controllo, da parte del Tribunale[2].
[1] Cfr. G. D. Mosco, Sub art. 2380, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 587. Nello stesso senso, Comitato notarile del triveneto, massima H.C.15.
[2] Si veda S. Poli, Sub art. 2380, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 638; Comitato notarile del triveneto, massima H.E.2.
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