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18 Gennaio 2011

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Italia



14 dicembre 2010: Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 30 settembre 2010 - dep. 7 dicembre 2010, n. 43428.
Massima:
"Il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui alla l. fall., art. 182, non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell’art. 236, comma 2, n. 1, stessa legge, in quanto non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi espressamente indicati e, in particolare, tra i liquidatori di società".
Nelle motivazioni la S. C. osserva che l’art 236 co. 2, n. 1,  l. fall., in base al principio di tassatività nell’interpretazione della legge penale, non può applicarsi a procedure alternative al fallimento, quali in questo caso il concordato preventivo: questo perché l’immedesimazione organica è caratteristica comune dei soggetti contemplati dall’art 236 co. 2, n. 1, l. fall. Il liquidatore del concordato preventivo (art 182 l. fall.) pertanto non può essere assimilato al liquidatore di società "ordinario" (art. 2487 ss. c.c.), poiché solo il secondo è un vero e proprio organo sociale, mentre il primo è legato alla società solamente da un contratto di mandato.
Il testo integrale della sentenza è consultabile nel sito: http://www.cortedicassazione.it/Documenti/43428_12_10.pdf.