In base a Cass. Civ., sez. I, del 20/01/2011, n. 1361, una s.p.a., nel deliberare l’acquisto di azioni proprie ex art 2357 c.c., legittimamente tiene conto della riserva da sovrapprezzo delle azioni ed anche dell’aumento di capitale sociale successivo all’ultimo bilancio approvato; la S.C. ha statuito poi che la violazione del diritto di opzione spettante ai soci, o l’errore nel calcolo del quorum deliberativo, non configurano un’ipotesi di nullità, ma di annullabilità della delibera dell’acquisto delle azioni proprie.
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