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Il 15 marzo 2011 la Corte d’Appello di Ancona ha ritenuto, con ordinanza emanata ex art 283 c.p.c., non applicabile al caso dell’azione di ripetizione dell’indebito la disciplina della prescrizione dettata dall’art. 2935 c.c., così come interpretata autenticamente dall’art. 2 co. 61, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella l. n. 11/2011 (meglio nota come cd. "Decreto Mileproroghe"): va ricordato che tale previsione ha previsto che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’art. 2935 c.c. va interpretato nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dall’annotazione stessa. L’ordinanza è consultabile nel sito: http://www.informazione.it/pruploads/c0e40f74-c764-46f1-83a0-b416d6b56b4c/ORDINANZA%20CORTE%20APP%20%20ANCONA%20anatocismo.pdf