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Periodicità  della capitalizzazione degli interessi dopo la dichiarazione di nullità  della clausola di capitalizzazione trimestrale



Una causa in materia di anatocismo seguita dal nostro Studio, si è recentemente conclusa con l’accertamento, da parte del Tribunale di Padova, della nullità della clausola di un contratto di apertura di credito che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il cliente. Tuttavia, il Tribunale di Padova, nel disporre che il saldo del conto corrente dovesse essere ricalcolato escludendo gli interessi anatocistici trimestrali calcolati dalla banca, ha stabilito che in luogo della capitalizzazione trimestrale dovesse essere applicata la capitalizzazione annuale, ritenendo sussistente un uso normativo in tal senso, idoneo a derogare il divieto previsto dall’art. 1283 c.c..
Merita a tale ultimo riguardo di essere ricordato che dopo il revirement del 1999 - si allude alla notissima sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sino ad allora seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo, idoneo a derogare al divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c., che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario e, quindi, la nullità di siffatte previsioni contrattuali - la Corte di Cassazione aveva lasciato irrisolte alcune questioni di non secondaria importanza, una delle quali era appunto se, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli interessi dovessero essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.
Nella sopra citata sentenza, il Tribunale di Padova ha mostrato di aderire alla prima di tali soluzioni interpretative.
Tuttavia, un successivo e recentissimo arresto della Corte di Cassazione ha sconfessato questa interpretazione affermando, con argomentazione convincente, che - fino all’introduzione normativa della possibilità di pattuire contrattualmente in condizione di reciprocità la capitalizzazione annuale, ad opera della delibera CICR 9 febbraio 2000 - una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi dovuti dal correntista alla banca. Ciò in quanto neppure la capitalizzazione annuale configura un uso normativo, non tanto per difetto del requisito di normatività (c.d. "opinio iuris ac necessitatis") ma, ancor prima, perché usi di capitalizzazione annuale degli interessi debitori non si rinvengono nella realtà storica, che conosceva invece una diffusa consuetudine (non accompagnata però dall’ opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale.
In conclusione, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto col divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., si ritiene che gli interessi a debito del correntista debbano essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. LV