Approfondimenti e Novità



> TUTTI





23 Gennaio 2012

Attività
Diritto societario e M&A

SHARE





Italia



La legge di conversione del d.l. 201/2011 (cd. "Salva Italia") introduce all’interno del TUB l’articolo 117-bis, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti". Esso disciplina anzitutto la commissione di massimo scoperto, prevedendo che:

  • Essa costituisca l’unico onere, oltre ad un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate, addebitabile al cliente nei contratti di apertura di credito;
  • Debba essere commisurata alla somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento;
  • Non possa in nessun caso superare la soglia dello 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione.

La legge introduce poi, nei casi di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, la commissione di istruttoria veloce (c.i.v.). Tale commissione costituisce l’unico onere che può essere imposto al cliente (oltre ad un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento), deve essere indicata, all’interno dell’estratto conto, in maniera omnicomprensiva esattamente come la c.m.s. ed essere commisurata ai costi sostenuti. L’applicazione dell’onere in questione non è tuttavia automatica: spetta al CICR, tenendo conto dell’entità e della durata più o meno prolungata dello sconfinamento, individuare i casi in cui tale commissione non è dovuta alla banca. Sono nulle le clausole che prevedono altri oneri o che comunque non rispettino le disposizioni contenute nel nuovo articolo. La nullità di tali clausole non determina la nullità dell’intero contratto. La nuova disciplina impone dunque un tetto al valore della commissione di massimo scoperto e una più chiara sua indicazione all’interno dell’estratto conto.