La Commissione Tributaria Provinciale di Novara - con sentenza n. 73/06/13 del 21 maggio 2013 - ha annullato un avviso di accertamento, accogliendo il ricorso delle contribuenti e disattendendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva considerato quale interposto fittiziamente un trust istituito da tre sorelle e negato che il trust potesse avere soggettività passiva d’imposta. Stando a quanto si ricava dalla sentenza, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato trasparente il trust perché le disponenti figuravano anche quali beneficiarie espressamente individuate del trust stesso. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva individuato altri "indizi" della natura di soggetto interposto ne: i) la possibilità per le disponenti di modificare i beneficiari; ii) la coincidenza tra disponenti e beneficiarie; iii) la possibilità di estinzione anticipata del trust; iv) l’ampiezza dei poteri del guardiano. La Commissione, per contro, ha ritenuto che il trust in esame sia valido e non fittiziamente interposto - e, dunque, soggetto passivo d’imposta - perché dotato delle caratteristiche essenziali di legge (quelle previste dalla Convenzione dell’Aja del 1985 perché un trust possa essere riconosciuto come valido anche in Italia), ossia autonomia del trustee e segregazione patrimoniale; ha ritenuto anche che la soggettività fiscale che non possa ritenersi inficiata dagli elementi indicati dall’Agenzia delle Entrate quali indizi della natura di trust fittiziamente interposto. Secondo la Commissione, poi, il trust è soggetto passivo d’imposta laddove esso sia opaco (mentre non lo è nel caso di trust trasparente); nel caso di specie, il trust è stato riconosciuto come opaco perché la distribuzione del reddito prodotto dai beni in trust è rimessa alla scelta discrezionale del trustee. In conclusione, la sentenza in esame è interessante non tanto per l’applicazione del criterio distintivo tra trust c.d. opaco e trust c.d. trasparente ai fini della tassazione dei redditi prodotti dai beni facenti parte del fondo in trust in capo al trust stesso piuttosto che ai beneficiari, quanto perché sembra disattendere le indicazioni date dalla Circolare 61E del 2010 circa gli elementi indiziari che secondo l’Agenzia delle Entrate devono essere tenuti in considerazione per valutare la natura di soggetto fittiziamente interposto del trust ai fini fiscali.
IDV
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