Ci è stato chiesto di esaminare gli effetti di un pignoramento presso terzi, eseguito presso una banca, rispetto ad un credito preventivamente ceduto, con atto avente data certa, dal debitore esecutato alla stessa banca pignorata a garanzia della restituzione di somme da essa anticipate per un importo inferiore al valore nominale del credito ceduto.
Nello specifico, trattandosi di cessione a scopo di garanzia della restituzione delle somme anticipate dalla banca al cliente, la banca, in caso di mancata restituzione, può trattenere, in misura corrispondente alle somme anticipate (maggiorate di interessi e spese), quanto pagato dal debitore ceduto; tuttavia, la banca deve restituire al cliente l’importo residuo, eccedente quanto ad essa dovuto: eseguito il pagamento da parte del debitore ceduto ed estinto il credito della banca nei sui confronti, il debitore ceduto diviene creditore della banca per la parte eccedente l’originario credito di quest’ultima, posto che la garanzia prestata dal debitore (con la cessione del credito) viene meno con il venire meno del credito garantito (il credito della banca corrispondente all’anticipo).
Una volta eseguito il pagamento da parte del debitore ceduto, pertanto, il credito corrispondente all’eccedenza in questione deve essere fatto oggetto di dichiarazione da parte della banca, se ancora possibile, e di conseguente vincolo di indisponibilità.
DT
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