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15 Giugno 2020

Attività
Contenzioso e arbitrato

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Inammissibilità del reclamo cautelare promosso dal socio interveniente nel giudizio di sospensione di delibera assembleare di s.r.l.



Avv. Rossana Leggieri

 

 

 

 

 

 


di Avv. Rossana Leggieri – rossana.leggieri@studiodepoli.it

 

Con ordinanza collegiale del 20 giugno 2019, depositata il 26 giugno 2020, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha dichiarato inammissibile il reclamo cautelare promosso dal socio di maggioranza di una s.r.l. intervenuto nel giudizio di sospensione di una delibera assembleare della società, impugnata dal socio di minoranza, quest’ultimo assistito dallo Studio.

La vicenda riguardava l’impugnazione di una delibera assembleare di nomina di un amministratore unico promossa dal socio di minoranza: nell’ambito di questo giudizio, il socio di minoranza aveva proposto e visto accogliere un’istanza di sospensione dell’efficacia della citata delibera. La prima fase del giudizio cautelare si era conclusa con l’accoglimento della domanda di sospensione, dapprima con decreto inaudita altera parte e, poi, con ordinanza che confermava la suddetta decisione anche all’esito del contraddittorio tra le parti. Nel giudizio in questione era intervenuto il socio di maggioranza (nominatosi amministratore unico nella delibera oggetto del contendere), il quale aveva svolto difese a sostegno della validità della delibera. La Società era stata assistita da un curatore speciale, in ragione del conflitto di interessi tra il socio di maggioranza – amministratore unico e la Società medesima. Nell’ordinanza di primo grado che accoglieva il ricorso per la sospensione della delibera assembleare, il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l’intervento del socio di maggioranza qualificandolo come intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione della Società cui la delibera si riferiva.

Contro l’ordinanza cautelare di primo grado aveva proposto reclamo il socio di maggioranza, intervenuto nella prima fase, svolgendo contestazioni sulla sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Non aveva invece svolto reclamo la Società, che però si era costituita in persona del curatore speciale rimettendosi a giustizia. 

Aderendo alle argomentazioni svolte dalla nostra difesa per il socio di minoranza (primo ricorrente e in quella fase resistente al reclamo), il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo per carenza di legittimazione attiva del socio di maggioranza che aveva proposto l’impugnazione, il quale andava qualificato quale interveniente adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale della Società, che però non aveva svolto reclamo. In particolare, afferma il Tribunale che “Posto che la legittimazione e l’interesse a proporre reclamo spettano solo a coloro che siano colti direttamente dagli effetti del provvedimento, ovvero i soggetti che siano portatori di interessi giuridicamente pregiudicati, deve escludersi la legittimazione in capo ai soggetti attinti in modo riflesso dalla statuizione cautelare: così, dunque, deve escludersi che il socio non impugnante sia legittimato a proporre autonomo reclamo avverso l’ordinanza cautelare che ha deciso il ricorso proposto ex art 2378 c.c.”.



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