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Il privilegio che assiste i crediti del Fondo per le PMI



Ci è stato richiesto di rendere un parere sulla natura, chirografaria ovvero privilegiata, del credito vantato nei confronti di una procedura concorsuale (concordato preventivo) a seguito della surroga da parte del gestore del Fondo per le PMI nella posizione creditoria della banca che aveva erogato il finanziamento. Questi i fatti. Una società aveva ottenuto un finanziamento chirografario da una banca; detto finanziamento era assistito da garanzia diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile prestata dal Medio Credito Centrale S.p.A. (che gestisce il Fondo per le PMI istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a) l. 23 dicembre 1996, n. 662). A seguito dell’apertura di una procedura di concordato preventivo - in seno alla quale la banca finanziatrice si era insinuata come creditrice chirografaria - la banca ha escusso la garanzia e il Fondo ha pagato la quota parte del credito garantito, acquisendo così il diritto di surroga nella posizione della banca finanziatrice. Il gestore del Fondo ha tuttavia richiesto di essere soddisfatto in via privilegiata; circostanza, quest’ultima, che avrebbe compromesso l’esecuzione del concordato così come approvato dai creditori.
Quanto alle norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, le più importanti sono il D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 (avente ad oggetto la "rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese") e il D.M. del 23 settembre 2005 n. 19412; l’art. 2 del primo decreto citato prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull’impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.. Il comma 4 di tale art. 2 stabilisce, nell’ultimo periodo, che "Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione il gestore applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46". Inoltre, l’art. 2 richiama l’art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il quale prevede che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi". Il problema sta allora nell’interpretazione del comma 4 dell’art. 2 del D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 che, letteralmente, dispone solo che il gestore applichi la procedura esattoriale, nulla di più. Stando al primario criterio interpretativo, quello "letterale", sembra evidente che il gestore del fondo non sia titolare di un credito privilegiato. Questa conclusione troverebbe altresì sostegno nei principi generali codicistici, in forza dei quali il soggetto che si surroga subentra nei diritti del creditore liberato senza alterarne la natura, con il risultato che se il credito era originariamente chirografario, tale resterà in caso di surroga.
Tuttavia, non si può ignorare che il d.lgs. 123/1998 vuole essere - lo si ricava dal suo incipit  - la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. L’art. 1 di tale decreto prevede infatti che: "1. Il presente decreto individua i princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefìci di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l’attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali. 3. I princìpi del presente decreto costituiscono princìpi generali dell’ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l’attuazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti". In altre parole, quel decreto punta a essere, dunque, un testo di legge le cui disposizioni - tutte e indistintamente - sono applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese - e, dunque, anche alla garanzia diretta concessa dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese - senza necessità di espresso richiamo, essendo definite come principi generali dell’ordinamento dello Stato.
In definitiva, abbiamo concluso che il materiale legislativo e contrattuale che disciplina la vicenda non consentiva di trarre conclusioni certe, in quanto: i) il criterio di interpretazione letterale porterebbe a escludere la conversione in privilegiato del credito nato chirografario; ma ii) il criterio teleologico ispirato alla ratio legis, supporterebbe la convinzione che un intervento pubblico meriti un trattamento normativo privilegiato. Inoltre, in ragione del rilievo dato, comunemente, all’intervento pubblico nelle questioni economiche abbiamo concluso che, in caso di contenzioso, si profilerebbe come leggermente più probabile l’accoglimento della soluzione che considera privilegiata la natura del credito del Medio Credito Centrale e, dunque, la fondatezza della richiesta avanzata dal gestore del Fondo. IDV