Il proprietario di un immobile di interesse storico-artistico locato a terzi, preoccupato che i propri figli, dopo la sua morte, non concordino sulla gestione di tale bene (produttivo di alti ricavi annui), potrà valutare se conferirlo in un trust i cui beneficiari siano i suoi discendenti in linea retta. La soluzione si presenta il più delle volte conveniente, sotto vari profili, compreso quello fiscale.
In questo caso, il trasferimento al trustee consentirebbe anzitutto di evitare liti fra gli eredi del disponente circa la gestione e l’eventuale alienazione dell’immobile, consentendo ai beneficiari - se adeguatamente regolato nell’atto costitutivo - di ricevere dal trustee tutto o parte del reddito prodotto da tale immobile attraverso la locazione. Inoltre, il trasferimento al trust sarebbe esente dall’imposta di donazione (laddove l’immobile fosse stato sottoposto al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939).
Quanto all’imposizione diretta, invece, in caso di trust c.d. opaco il reddito prodotto dall’immobile sconterebbe l’aliquota prevista i soggetti IRES calcolata sul 65% del canone d’affitto (se maggiore del reddito medio ordinario del bene immobile). IDV
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Progetto a cura di Marketude
Grafica a cura di Daridea
Sviluppo a cura di Magazzino27.it