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05 Marzo 2014

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Pignoramento di quote S.r.l.



L’interessante dibattito sviluppato attorno alle modalità di pignoramento delle quote di una società a responsabilità limitata porta qui a volerne enunciare - seppur sinteticamente - i diversi approdi raggiunti da dottrina e giurisprudenza.
Il fenomeno è oggi regolato dall’art. 2471 c.c. (introdotto dalla riforma del 2004) (1) che prevede di eseguirlo mediante la notifica al debitore ed alla società, nonché iscrizione al registro delle imprese (2) ad opera del creditore procedente (o dall’ufficiale giudiziario), come previsto per il pignoramento immobiliare (3).
Il codice di rito non contiene invece una specifica disciplina per la procedura espropriativa delle quote ma prevede ‘tre vie' di azione, a seconda della tipologia del bene espropriato: (i) "mobiliare presso il debitore" (art. 513 c.p.c.), quando ha ad oggetto beni mobili nel possesso del debitore; (ii) "immobiliare" (art. 555 c.p.c.) quando ha ad oggetto immobili o mobili registrati; (iii) "presso terzi" (art. 543 c.p.c.) quando ha ad oggetto crediti del debitore o beni mobili del debitore in possesso di terzi.
Se prima della riforma era ritenuto dominante l’orientamento che estendeva alle quote associative la procedura del pignoramento presso terzi , con l’introduzione dell’art. 2471 c.c., è ripreso il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. L’orientamento ad oggi prevalente propende per la ricostruzione di una procedura ad hoc (5).
Alla luce delle diverse opinioni formatesi sul punto, ben potrebbe darsi che il debitore voglia contestare la forma del pignoramento, con lo strumento di cui all’art. 617 c.p.c. e proprio in merito a tale rimedio si è espresso da ultimo il Tribunale di Parma, con l’ordinanza del 20.5.2013, la cui in motivazione riporta come "la mancanza di una rituale opposizione agli atti esecutivi ex art 617cpc in merito alla forma del pignoramento con conseguente richiesta di nullità del pignoramento, conserverebbe quantomeno gli effetti del pignoramento. Dal momento che però, visto che l’art 2471 cc prevede che l’ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all’art 497 cpc per formulare l’istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase iniziale del pignoramento della quota di Srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare presso il debitore, con conseguente applicabilità degli artt. 534 e ss cpc. Poiché nel caso in questione il creditore procedente non ha presentato istanza di vendita nel termine di legge, il GE, visto l’art. 360 c.p.c. dichiara l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese a spese del creditore procedente".
Confrontando i diversi procedimenti, si rileva come la nuova procedura (ad hoc) preveda: (i) al pari della procedura presso terzi, la notifica al debitore ed alla società; (ii) l’udienza per la vendita all’incanto/assegnazione fissata solo a seguito della relativa istanza (esattamente al contrario del meccanismo previsto dall’articolo 543 c.p.c. che prevede la richiesta di assegnazione e/o vendita, proprio all’udienza per la dichiarazione del terzo); (iii) istanza per la vendita/assegnazione formulata - a pena di decadenza - entro 90 giorni dal perfezionamento del pignoramento; (iv) l’inesistenza della figura del custode. Sul punto, chi aderisce alla teoria del pignoramento presso terzi, vede soccorrere il disposto dell’art. 546 c.p.c. (6) mentre volendo applicare la disciplina del pignoramento mobiliare, custode ex lege risulterebbe il debitore (mentre la nomina di un custode, se richiesta del creditore, spetterebbe ai sensi dell’art. 520 c.p.c. all’ufficiale giudiziario.) ma in ogni caso sarebbe comunque escluso il diritto di voto in capo al creditore pignorante (non trovando così applicazione gli artt. 2352 c.c. e 2471 bis c.c. (7)).

(1) Art 2471 c.c.: "La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio."

(2) La funzione di questo adempimento è dubbia. La tesi prevalente prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese non abbia valore costitutivo e che il pignoramento si perfezioni con la notifica mentre l’iscrizione nel registro ha valenza solamente pubblicitaria e servirebbe principalmente a dirimere il conflitto in caso di successiva alienazione della quota (ai sensi dell’art. 2470, III comma, c.c. "se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore"). In questo senso M. P. , Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, 2007, pag. 105.
(3) N.ABRIANI - M.STELLA RICHTER, Codice commentato delle società, 2010, sub art. 2471 pag. 1874.
(4) Cass. 12.12.1986, n. 7409; Cass. 1.10.1997 n. 9577 e Cass. 4.4.1997 n. 2926.
(5) "Nel pignoramento di quote di srl, si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell’espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art 547 cpc e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. (Ballati-Marini, Il pignoramento presso terzi, 2009; sentenza Trib Udine 18/02/2013).
"Visto che l’art. 2471 cc prevede che l’ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all’art 497 cpc per formulare l’istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare" (Ordinanza dott. Ferretti, Trib. Parma 20/05/2013 in ww.ilcaso.it);
"L’articolo 2471 c.c., il quale disciplina compiutamente le modalità di esecuzione della espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata, non contiene alcun richiamo alla espropriazione presso terzi del codice di procedura civile, nè prescrive che la società sia chiamata a comparire ad apposita udienza per rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 547 c.p.c. Tutto ciò porta ad escludere che il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata debba essere effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi, mentre la previsione della notifica del pignoramento alla società ha lo scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignoratizio e di ottenere la collaborazione dell’amministratore con particolare riferimento alla annotazione nel libro soci.". (Tribunale di Udine 18 febbraio 2013 www.ilcaso.it)
Nello stesso senso anche Trib. Bologna 14.5.2007; Trib. Parma 22.2.2005; Trib. Bologna 2.12.2004; Trib. Firenze 7.1.2005; In senso contrario ed opposto: Trib. Melfi, 13.1.2010
(6) In base a tale norma, la società -in quanto terzo pignorato- verrebbe ad assumere gli obblighi di custodia e considerando che le s.r.l. non possono neppure acquistare proprie partecipazioni, cfr. art. 2474 c.c., si comprenderà la critica della dottrina.
(7) Per una panoramica sul tema si veda D. D’AIUTO, in Giur.Comm., 2012, II, 1271 e ss.

Oscar Ugo