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Le clausole c.d. “claims made” nelle assicurazioni per la responsabilità  civile



Recentemente lo Studio si è occupato della revisione delle condizioni generali di contratto nel settore assicurativo per proporre le migliori clausole annesse alle polizze di responsabilità civile.
Senza pretesa di esaustività si evidenzia qui come le coperture assicurative possano dividersi tra le tipologie: c.d. "loss occurence" e c.d. "claims made". E così per le prime rileverà la data di verificazione del comportamento colposo posto in essere dall’assicurato (che dovrà avvenire nel periodo intercorrente tra l’inizio e la cessazione dell’efficacia della polizza, indipendentemente dal momento in cui venisse formalizzata la richiesta di risarcimento) mentre per le seconde (c.d. "claims made") la diversa data della richiesta risarcitoria (anche se il comportamento colposo fosse intervenuto dell’inizio dell’efficacia del contratto).
Dottrina e giurisprudenza - intervenute sulla derogabilità dell’art. 1917 c.c. 1° co. c.c. (che stabilisce un sistema basato sul "loss occurence") e sulla vessatorietà o meno di dette clausole (con conseguente necessità di una doppia sottoscrizione per la loro validità come previsto dall’art. 1341 c.c.) - hanno dato adito, prima ad un risalente orientamento che ne ammetteva la piena validità (1), antitetico alla teoria che la loro nullità e conseguente sostituzione di diritto con il disposto di cui all’art. 1917, 1° co. c.c. (c.d. "loss occurrence" (2)).
Alla luce dei più recenti approdi, si è invece aperto il dibattito tra coloro che (ricostruite le stesse come valide) ne riscontrano la vessatorietà tout court e quanti invece per il solo caso dell’eventuale compresenza di limitazioni alla retroattività (3).
L’opinione che pare oggi maggioritaria evidenzia che la clausola "claims made" se da un lato altera la struttura del contratto assicurativo classico (rendendo così necessario il vaglio di meritevolezza) dall’altro limita la responsabilità dell’assicuratore risultando vessatoria (necessitando quindi l’espressa ed ulteriore accettazione). È così la stessa Corte di Cassazione ad affermare come "il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto "a richiesta fatta" (claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità - se non in senso più favorevole all’assicurato - del terzo e del comma 4, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di "efficacia cronologica" del medesimo, come si desume da u’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli art. 1917, 1913 e 1914 c.c., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 c.c., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 c.c. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola "a richiesta fatta" è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c.". (4)
Le considerazioni sopra svolte possono assumere rilievo ai fini di valutare il caso di successione tra diverse assicurazioni; ad esempio se l’evento dannoso si verificasse nella vigenza di una determinata polizza con copertura "claims made" e la relativa richiesta risarcitoria giungesse a conoscenza dell’assicurato solo successivamente alla scadenza della prima e nella vigenza di una successiva assicurazione "loss occurerence", tale pregiudizio potrebbe risultare privo di ogni copertura ed in capo al solo autore del danno.

(1) Tra gli ultimi: Trib. Tolmezzo sent. n. 46/2007 e Trib. Crotone sent. 8.11.2004
(2) Trib. Genova, sent. del 8.4.2008: "L’art. 1917 c.c. è norma inderogabile rappresentando l’essenza stessa del contratto di assicurazione e cioè il trasferimento del rischio derivante dall’esercizio di una attività professionale esercitata. Pertanto, nel contratto di assicurazione R.C. la clausola contrattuale ‘claims made', che sottopone l’operatività della garanzia al momento in cui perviene la richiesta risarcitoria del danneggiato, dà origine ad un contratto atipico nullo sia perché contrario all’imperativa norma primaria di cui all’art. 1917 c.c., sia perché rende il contratto privo di causa e cioè privo del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore. È, tuttavia, ben possibile sostituire alla medesima la disciplina legale secondo il disposto dell’art. 1419, 2° comma, c.c." (in Danno e Responsabilità 1/2009, pag. 103)
(3) v. Trib. Milano sent. n. 3527 del 18.3.2010: "qualora nelle condizioni di polizza sia prevista la clausola cosiddetta claims made, la stessa dovrà essere ritenuta lecita, non risultando il contratto, contenente tale disposizione negoziale, nemmeno atipico rispetto allo schema di cui all’articolo 1917 del codice civile. La clausola cosiddetta claims made non comporta dunque né una diversa natura del rischio oggetto del contratto assicurativo, né il venir meno del rischio stesso ai sensi dell’art. 1895 del codice civile. La clausola in questione non può essere ritenuta vessatoria quando sia valida per ogni richiesta danni pervenuta all’assicurato nel periodo di efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi verificatisi nel periodo precedente fino alla prescrizione del diritto del danneggiato. Sarà invece vessatoria la clausola claims made quando sia inserita in un sistema cosiddetto "misto", vale a dire quando la stessa contempli una limitazione di responsabilità che riduca il lasso di tempo entro il quale rimane fermo l’obbligo dell’assicurazione di tenere indenne l’assicurato. Tuttavia l’inefficacia prevista dall’art. 1341, comma 2 del codice civile deve incidere esclusivamente sulla parte della clausola che comporti una limitazione di responsabilità". (in Guida al Diritto n. 18/2010)
(4) Corte di Cassazione, sent. 5624 del 15.3.2005

Oscar Ugo