La Corte d'Appello di Venezia, nell'ambito di una controversia da noi instaurata nell'interesse di un creditore sociale contro gli amministratori di altra società, ai sensi dell'art. 2394 c.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione quinquennale di tale azione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, non dal momento di compimento dei fatti gestori lesivi, bensì dal momento della percepibilità da parte dei terzi del danno ad essi conseguente. Poiché per i creditori sociali il danno (e presupposto dell'azione) è rappresentato dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui tale insufficienza è divenuta conoscibile da parte dei terzi, ovvero - nel caso esaminato dalla Corte - dalla pubblicazione nel registro delle imprese del bilancio da cui emergeva detta incapienza e non dal momento del compimento da parte degli amministratori dei fatti lesivi posti in essere nel corso dell'esercizio, ancorché resi conoscibili attraverso l'annotazione nel Registro delle Imprese. In effetti, la possibilità per i terzi creditori di conoscere il compimento di atti dannosi per il patrimonio di una società da parte dei suoi amministratori, non è condizione sufficiente a legittimare l'azione di responsabilità da parte di detti terzi, essendo necessario, come detto, l'ulteriore requisito della sopravvenuta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti, quale conseguenza di quegli atti lesivi.
Avv. Luca Vedovato
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